La Corte di Cassazione ha stabilito che l'invio di un atto di appello tramite un deposito telematico a un indirizzo PEC non corretto non ne determina l'inammissibilità, a condizione che l'atto pervenga tempestivamente alla cancelleria del giudice competente. La sentenza sottolinea la prevalenza del 'principio del raggiungimento dello scopo' sul rigido formalismo, annullando la decisione di una Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per il solo errore di indirizzo.
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