La Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica cartella esattoriale effettuata direttamente al domicilio dell'erede, anziché collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, non comporta una nullità insanabile. Nel caso di specie, l'erede aveva impugnato tempestivamente l'atto, dimostrando così di averne avuto piena conoscenza. I giudici hanno applicato il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, stabilendo che l'effettiva ricezione dell'atto e la conseguente difesa in giudizio prevalgono sui vizi formali della procedura di notificazione, rendendo legittima la pretesa fiscale.
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