La Cassazione ha stabilito che il deposito telematico impugnazioni penali contro una misura cautelare è valido anche se inviato a un indirizzo PEC non incluso negli elenchi ministeriali, a condizione che sia l'indirizzo del tribunale competente e l'atto lo raggiunga. Un avvocato aveva impugnato un obbligo di dimora usando una PEC indicata dal tribunale locale. L'appello era stato dichiarato inammissibile per l'errore formale. La Suprema Corte ha annullato la decisione, valorizzando una norma speciale (nata per l'emergenza Covid) e il principio del raggiungimento dello scopo, secondo cui la sostanza prevale sulla forma se l'obiettivo dell'atto è stato conseguito. L'indagato ha quindi vinto il ricorso.
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