La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, specificando che la mancata comparizione della persona offesa non configura una remissione tacita di querela se la notifica della citazione è avvenuta con deposito in cancelleria. Tale modalità non garantisce la concreta conoscenza dell'udienza da parte della vittima, la cui volontà di rimettere la querela deve essere inequivocabile.
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