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Art. 150 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 150 Codice di Procedura Penale

Possesso di documenti falsi con la propria foto: condanna piena
L'Imputata è stata condannata per il possesso di documenti falsi validi per l'espatrio, trovata in possesso di due carte d'identità intestate a terzi ma con la propria fotografia. La donna ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo di accedere alla pena meno grave prevista per chi non partecipa alla contraffazione. Nel frattempo, per il coimputato è stata dichiarata l'estinzione del reato a seguito del decesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata, stabilendo che la presenza della propria foto sul documento falso dimostra il concorso nella falsificazione e integra la fattispecie più grave. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese e alla cassa delle ammende.
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Furto aggravato dalla destrezza: la Cassazione chiarisce i limiti
Un Lavoratore è stato condannato per furto aggravato dalla destrezza per aver sottratto 30 euro da un marsupio nel furgone di un Panettiere, approfittando di una sua distrazione. La Corte d'Appello ha confermato la condanna. Il Lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'identificazione, l'inammissibilità di un rinvio per impedimento del difensore e la sussistenza dell'aggravante. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi. Ha invece accolto il ricorso sull'aggravante della destrezza, annullando la sentenza su questo punto e rinviando il caso a una diversa sezione della Corte d'Appello per una nuova valutazione, basata sulla corretta interpretazione della destrezza che richiede abilità o astuzia specifica.
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Ricorso inammissibile: Cassazione e prescrizione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due ex amministratori condannati per bancarotta fraudolenta e reati fiscali. La Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione per i reati tributari non era maturata prima della sentenza d'appello, a causa dei periodi di sospensione del processo. Ha inoltre chiarito che la mancata notifica di un atto a uno dei co-difensori costituisce una nullità intermedia, non assoluta, rendendo il ricorso inammissibile anche su questo punto. La sentenza conferma la condanna e l'obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali.
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