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Art. 150 Codice di Procedura Civile — Anno 2026

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Errore revocatorio: svista materiale contro errore di diritto
Un cittadino cita in giudizio una società editoriale e il suo direttore chiedendo il risarcimento per diffamazione a mezzo stampa. In secondo grado, i giudici dichiarano nulla la notifica iniziale e rinviano la causa al primo giudice. Il danneggiato presenta ricorso per revocazione, lamentando che la corte ha confuso la contestazione dell'atto di riassunzione con la validità della sua notifica. La domanda viene respinta. La Corte di Cassazione conferma la decisione impugnata, sancendo che la mancata o scorretta comprensione di una domanda processuale configura al più un errore di diritto e non un errore revocatorio. Quest'ultimo sussiste solo di fronte a pure sviste materiali su fatti oggettivi. Il ricorrente perde definitivamente il ricorso e subisce la condanna al pagamento delle spese.
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