La Corte di Cassazione ha confermato un principio consolidato in materia di retratto agrario: il coltivatore diretto che esercita il diritto di riscatto è tenuto a versare solo il prezzo indicato nell'atto di vendita originario, senza interessi legali o rivalutazione monetaria. Questa regola si applica anche se sono trascorsi molti anni dalla vendita e il coltivatore ha continuato a detenere il fondo senza corrispondere alcun canone. Il ricorso dell'acquirente originario, che lamentava anche un'errata quantificazione delle spese legali, è stato dichiarato inammissibile.
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