L'Acquirente di un immobile ha ottenuto la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento del venditore, con la condanna di quest'ultimo alla restituzione del prezzo pagato e degli interessi legali. L'Amministrazione Finanziaria ha richiesto l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi liquidati nella sentenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Acquirente, stabilendo che la sentenza di risoluzione contrattuale che ordina restituzioni e relativi interessi non comporta un trasferimento di ricchezza, ma ripristina semplicemente la situazione patrimoniale precedente. Di conseguenza, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non proporzionale, sia sulle somme da restituire sia sugli interessi accessori.
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