La Corte di Cassazione ha affrontato la validità della notifica in cancelleria per un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un utente contro una società energetica. Il Giudice di Pace aveva dichiarato l'opposizione inammissibile, ritenendo nulla la notifica effettuata presso la cancelleria poiché il difensore della società aveva indicato una PEC. La Suprema Corte ha ribaltato tale decisione, stabilendo che nel 2018 non vigeva l'obbligo di notifica telematica per i procedimenti davanti al Giudice di Pace. Di conseguenza, in mancanza di elezione di domicilio nel comune della sede giudiziaria, la notifica in cancelleria deve considerarsi pienamente valida e tempestiva.
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