Una società ha impugnato una cartella di pagamento ricevuta via PEC, sostenendone l'invalidità per assenza di firma digitale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la notifica cartella PEC di una copia per immagine di un documento cartaceo (es. PDF) è legittima e non richiede la firma digitale, a meno che il contribuente non contesti specificamente la sua conformità all'originale. La Corte ha inoltre accolto un ricorso incidentale, confermando che l'Agente della riscossione può essere rappresentato in giudizio anche da avvocati del libero foro.
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