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Art. 149-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 149-bis Codice di Procedura Civile

Notifica PEC liquidazione controllata: la PEC del liquidatore vale
Una società di riscossione ha presentato in ritardo la domanda per recuperare un credito in una procedura di liquidazione controllata. La società sosteneva che la comunicazione della sentenza di apertura ricevuta via PEC dal liquidatore non fosse una notifica ufficiale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio chiaro: la Notifica PEC liquidazione controllata inviata dal liquidatore all'indirizzo certificato del creditore è pienamente valida e fa scattare i termini per presentare la domanda. Di conseguenza, la richiesta tardiva della società è stata dichiarata inammissibile, confermando che la conoscenza legale del provvedimento era avvenuta al momento della ricezione della PEC.
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Notifica PEC illeggibile: quando è nulla e perché
Una controversia su un marchio commerciale viene decisa su un vizio di procedura: una notifica PEC illeggibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14982/2024, ha confermato che una notifica via PEC con allegati corrotti o illeggibili è giuridicamente nulla. La Corte ha chiarito che la mera ricezione del messaggio non perfeziona la notifica se il suo contenuto non è accessibile. Il mancato avviso da parte del destinatario non sana la nullità, ma può influire sui termini per la rinnovazione della notifica da parte del mittente.
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Deposito telematico: errore scusabile? La Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15909/2025, ha stabilito che l'errore commesso dal difensore durante un deposito telematico, come l'inversione tra atto principale e allegati, non costituisce un errore scusabile. Tale negligenza non permette la rimessione in termini per sanare la decadenza processuale. La Corte ha ribadito che la sola ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) non prova il buon fine del deposito, essendo necessaria l'accettazione finale della cancelleria (quarta PEC) per la sua efficacia.
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