La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15909/2025, ha stabilito che l'errore commesso dal difensore durante un deposito telematico, come l'inversione tra atto principale e allegati, non costituisce un errore scusabile. Tale negligenza non permette la rimessione in termini per sanare la decadenza processuale. La Corte ha ribadito che la sola ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC) non prova il buon fine del deposito, essendo necessaria l'accettazione finale della cancelleria (quarta PEC) per la sua efficacia.
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