Un professionista si opponeva a una cartella di pagamento per contributi previdenziali, sostenendo che la notifica fosse nulla. L'Agente della Riscossione, infatti, gliela aveva inviata direttamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: la notifica via PEC della cartella di pagamento effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione è pienamente valida. La legge speciale in materia di riscossione consente questa modalità semplificata, equiparandola alla spedizione di una raccomandata, senza la necessità di avvalersi di un ufficiale giudiziario. Vince quindi l'Agente della Riscossione.
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