Un acquirente compra un fondo da più venditori, ma in seguito subisce l'evizione parziale del terreno per via di diritti altrui su una porzione dell'area. L'acquirente chiede il risarcimento del danno subito a tutti i venditori comproprietari. I giudici di secondo grado negano la tutela contro la maggior parte dei venditori perché l'acquirente aveva comunque realizzato il fabbricato previsto e non aveva formalmente chiesto la riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del compratore. I giudici di legittimità stabiliscono che la perdita del bene attribuisce all'acquirente il diritto al risarcimento integrale del valore economico perso. Tale garanzia opera in modo oggettivo per la sola perdita subita, indipendentemente dalla colpa dei venditori o dalla tipologia di domanda proposta.
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