La Corte di Cassazione chiarisce le condizioni per esercitare il riscatto agrario, confermando che il diritto spetta al singolo coltivatore diretto, anche se socio di una società agricola familiare, purché sia provato che coltivi personalmente il fondo. La presenza di un affittuario sul terreno oggetto di vendita non osta al riscatto se la sua attività agricola non è stabile e continuativa. L'acquirente che subisce il riscatto non può chiedere la restituzione del prezzo al venditore, ma solo il risarcimento del danno per evizione, previa dimostrazione della colpa.
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