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Art. 1484 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1484 Codice Civile

Garanzia per evizione: fabbricato salvo e spese ridotte
I proprietari di un terreno confinante chiedevano l'arretramento di un fabbricato per violazione delle distanze legali. La società acquirente chiamava in causa il venditore invocando la garanzia per evizione. Nelle more del processo d'appello, l'acquirente stipulava una transazione con i vicini: pagava una somma per istituire un divieto di costruire sul fondo confinante, salvando l'edificio dall'abbattimento. I giudici d'appello confermavano comunque a carico degli eredi del venditore la condanna a restituire oltre centomila euro per evizione parziale. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei venditori. L'accordo con i vicini incide sulla garanzia per evizione: l'acquirente non può incassare il valore della demolizione evitata, altrimenti si arricchirebbe ingiustamente. Il risarcimento dovuto dal venditore deve coincidere solo con i costi effettivi sostenuti per la transazione e per le spese di difesa.
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Evizione parziale: vizi taciuti e calcolo del rimborso
L'Acquirente compra un villaggio turistico scoprendo solo dopo la compravendita un ordine di demolizione pendente taciuto dalla Venditrice. L'Acquirente agisce in giudizio chiedendo la riduzione del prezzo per evizione parziale e il rimborso dei costi di progettazione inutilmente sostenuti. La Corte d'Appello riduce drasticamente l'indennizzo basandosi solo sui costi edili svalutati e rigetta le domande risarcitorie. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Acquirente. La Suprema Corte stabilisce che la riduzione del prezzo deve misurare l'effettiva perdita di utilità e valore economico dell'intero complesso, senza limitarsi a calcoli astratti sulle sole capanne demolite. Inoltre, dinanzi alla colpa conclamata della Venditrice che ha taciuto l'abuso, grava su quest'ultima l'onere probatorio di dimostrare l'assenza del nesso causale rispetto ai danni subiti dall'acquirente per la fallita riqualificazione.
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Riscatto agrario: requisiti soggettivi e prova
La Corte di Cassazione chiarisce le condizioni per esercitare il riscatto agrario, confermando che il diritto spetta al singolo coltivatore diretto, anche se socio di una società agricola familiare, purché sia provato che coltivi personalmente il fondo. La presenza di un affittuario sul terreno oggetto di vendita non osta al riscatto se la sua attività agricola non è stabile e continuativa. L'acquirente che subisce il riscatto non può chiedere la restituzione del prezzo al venditore, ma solo il risarcimento del danno per evizione, previa dimostrazione della colpa.
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