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Art. 1484 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 1484 Codice Civile

Distanze tra costruzioni: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una causa per violazione delle distanze tra costruzioni, il giudice deve applicare d'ufficio tutte le normative pertinenti, inclusi i regolamenti locali e il D.M. 1444/1968, senza che la parte debba formulare domande distinte. La nozione di 'costruzione' del Codice Civile, che include i balconi non meramente ornamentali, prevale su eventuali definizioni più restrittive dei regolamenti comunali. Il caso riguardava dei balconi costruiti a distanza irregolare.
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Servitù non apparente: quando il venditore è esente
Una società immobiliare ha acquistato un terreno scoprendo solo in seguito una servitù di metanodotto non dichiarata nell'atto. La società ha citato in giudizio il venditore e il notaio per ottenere un risarcimento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la garanzia per servitù non apparente è esclusa quando il compratore era a conoscenza del vincolo. La Corte ha ritenuto che, nonostante la servitù non fosse tecnicamente 'apparente', l'acquirente (una società esperta del settore) aveva a disposizione numerosi elementi (documenti urbanistici, segnaletica, vicinanza a impianti) per conoscere l'esistenza della servitù, escludendo così la responsabilità del venditore e del notaio.
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Danno da evizione: sì a nuova causa se il danno matura
Un acquirente cita in giudizio il venditore per un'ipoteca non dichiarata sull'immobile. La prima domanda viene respinta perché il danno è solo potenziale. Anni dopo, l'immobile viene pignorato e venduto (evizione). La Corte di Cassazione stabilisce che la seconda azione per il danno da evizione è ammissibile, poiché il rigetto della prima si basava sulla non attualità del pregiudizio, fatto che non preclude una nuova domanda una volta che il danno si è concretizzato.
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Garanzia per evizione: colpa del venditore irrilevante
Una coppia acquista un immobile con un sottotetto che si rivela essere di proprietà condominiale. La loro richiesta di garanzia per evizione contro i venditori viene inizialmente respinta perché i venditori non erano ritenuti in colpa. La Corte di Cassazione ribalta questa decisione, affermando che la garanzia per evizione è una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del venditore e sorge per il solo fatto della perdita del diritto da parte dell'acquirente.
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