La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito per la restituzione del prezzo, derivante dall'evizione di un immobile a causa di abusi edilizi, non è prededucibile nel fallimento della società venditrice. Anche se l'evizione si è perfezionata dopo la dichiarazione di fallimento, l'effetto risolutivo del contratto di vendita retroagisce al momento della stipula. Pertanto, il credito da evizione è considerato anteriore al fallimento e deve essere ammesso al passivo come chirografario.
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