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Art. 1484 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 1484 Codice Civile

Evizione parziale: l’acquirente finale non può citare il fallimento
Una società acquista un terreno da un'altra che lo aveva comprato a un'asta fallimentare. Successivamente, si scopre che parte del terreno era stata inclusa per errore nella vendita originale. L'acquirente finale subisce quindi una evizione parziale da vendita fallimentare e chiede i danni direttamente al Fallimento. La Corte di Cassazione respinge la richiesta, stabilendo un principio chiaro: il diritto al risarcimento per l'evizione spetta solo all'acquirente diretto dalla procedura fallimentare (l'aggiudicatario). L'acquirente finale può agire solo contro il proprio venditore diretto, non può 'saltare la catena' e rivolgersi al venditore originario. Vince quindi il Fallimento.
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Credito da evizione e fallimento: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha stabilito che il credito per la restituzione del prezzo, derivante dall'evizione di un immobile a causa di abusi edilizi, non è prededucibile nel fallimento della società venditrice. Anche se l'evizione si è perfezionata dopo la dichiarazione di fallimento, l'effetto risolutivo del contratto di vendita retroagisce al momento della stipula. Pertanto, il credito da evizione è considerato anteriore al fallimento e deve essere ammesso al passivo come chirografario.
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Credito prededucibile: no per evizione post-fallimento
Un acquirente subisce l'evizione di un immobile a causa di abusi edilizi pregressi, dopo che la società venditrice è fallita. La Corte di Cassazione nega la natura di credito prededucibile alla sua richiesta di rimborso del prezzo. La motivazione risiede nell'effetto retroattivo della risoluzione del contratto, che fa risalire l'origine del credito a un momento antecedente alla dichiarazione di fallimento, escludendolo così dai crediti sorti per la procedura.
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