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Art. 1483 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

Altri anni per Art. 1483 Codice Civile

Garanzia per evizione: se il terreno è pubblico paga il venditore
Una società acquista un'area vicino al Lago di Garda credendola privata, ma l'Autorità di Bacino ne accerta la natura pubblica (demanio lacuale) e chiede un indennizzo per occupazione abusiva. La società chiama in causa gli eredi dei venditori chiedendo la garanzia per evizione. Il Tribunale Superiore delle Acque condanna la società a pagare l'indennizzo e riconosce solo in parte la garanzia. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società sul punto specifico, stabilisce che la garanzia per evizione obbliga i venditori a rimborsare all'acquirente anche tutte le spese legali sostenute per difendersi in giudizio contro l'ente pubblico. Vince la società acquirente, che ottiene il rimborso delle spese processuali dai venditori.
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Vendita concorsuale: no a cancellazione ipoteca
Una società creditrice ha contestato la cancellazione di un'ipoteca su un immobile venduto dal curatore fallimentare in esecuzione di un contratto preliminare per una prima casa. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che tale operazione non costituisce una "vendita concorsuale" ai sensi dell'art. 108 della Legge Fallimentare e, di conseguenza, non gode dell'"effetto purgativo" che consente di cancellare le ipoteche preesistenti. La Corte ha chiarito che il curatore, in questo caso, adempie semplicemente a un'obbligazione contrattuale del fallito, senza porre in essere una procedura di liquidazione competitiva.
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