Un Acquirente aveva stipulato un contratto preliminare per un immobile, subordinando il trasferimento alla cancellazione di una trascrizione pregiudizievole. Il Tribunale aveva accolto la sua richiesta di esecuzione in forma specifica. La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, rilevando che la condizione sospensiva non si era avverata e che il fallimento della Società Venditrice impediva il trasferimento. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Acquirente, confermando che la condizione non era stata soddisfatta e che il fallimento costituiva un autonomo impedimento alla vendita, rendendo impossibile l'esecuzione del contratto preliminare.
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