Un Venditore e un Acquirente firmano un contratto preliminare di compravendita per alcuni terreni. Sorge una lite: il Venditore chiede il trasferimento forzato dei beni in tribunale, mentre l'Acquirente solleva eccezioni sui diritti di prelazione dei vicini e dei Beni Culturali, chiedendo i danni. Durante la causa d'appello, le parti firmano spontaneamente il contratto definitivo. I giudici dichiarano quindi la cessazione della materia del contendere per il trasferimento dei terreni, ma rigettano le richieste di risarcimento dell'Acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione: la firma spontanea del rogito supera la necessità del trasferimento giudiziale e dimostra l'assenza di reali danni subiti dall'Acquirente. Entrambi i ricorsi vengono rigettati, confermando la compensazione delle spese tra le parti principali e la condanna dell'Acquirente a pagare le spese dei vicini.
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