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Art. 1480 Codice Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Garanzia per evizione: se il terreno è pubblico paga il venditore
Una società acquista un'area vicino al Lago di Garda credendola privata, ma l'Autorità di Bacino ne accerta la natura pubblica (demanio lacuale) e chiede un indennizzo per occupazione abusiva. La società chiama in causa gli eredi dei venditori chiedendo la garanzia per evizione. Il Tribunale Superiore delle Acque condanna la società a pagare l'indennizzo e riconosce solo in parte la garanzia. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società sul punto specifico, stabilisce che la garanzia per evizione obbliga i venditori a rimborsare all'acquirente anche tutte le spese legali sostenute per difendersi in giudizio contro l'ente pubblico. Vince la società acquirente, che ottiene il rimborso delle spese processuali dai venditori.
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