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Art. 1480 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1480 Codice Civile

Vendita immobiliare non conforme: il cortile conteso e la decisione della Cassazione
Un Lavoratore ha acquistato un immobile, ma ha scoperto che una parte del cortile esterno incluso nella vendita immobiliare non era di proprietà dei venditori. Ha chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la sua domanda, ma la Corte d'Appello l'ha rigettata, ritenendo che lo spazio esterno venduto fosse solo quello effettivamente di proprietà dei venditori. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso del Lavoratore, stabilendo che la validità della vendita immobiliare non conforme si basa sui titoli di proprietà e non sulle dichiarazioni delle parti. Il Lavoratore ha perso la causa e dovrà pagare le spese legali.
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Evizione parziale del terreno: risarcimento senza colpa
Un acquirente compra un fondo da più venditori, ma in seguito subisce l'evizione parziale del terreno per via di diritti altrui su una porzione dell'area. L'acquirente chiede il risarcimento del danno subito a tutti i venditori comproprietari. I giudici di secondo grado negano la tutela contro la maggior parte dei venditori perché l'acquirente aveva comunque realizzato il fabbricato previsto e non aveva formalmente chiesto la riduzione del prezzo. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del compratore. I giudici di legittimità stabiliscono che la perdita del bene attribuisce all'acquirente il diritto al risarcimento integrale del valore economico perso. Tale garanzia opera in modo oggettivo per la sola perdita subita, indipendentemente dalla colpa dei venditori o dalla tipologia di domanda proposta.
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Modifica della domanda giudiziale: ammesso il prezzo ridotto
L'Acquirente ha acquistato un immobile scoprendo che un locale di 18 mq apparteneva a terzi. Ha quindi citato in giudizio i Venditori per il risarcimento dei danni. Successivamente, alla prima udienza, ha chiesto anche la riduzione del prezzo per evizione parziale. I Venditori hanno contestato tale richiesta, ritenendola una domanda del tutto nuova e vietata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei Venditori. I giudici hanno stabilito che la richiesta di riduzione del prezzo costituisce una semplice modifica della domanda giudiziale (emendatio libelli) e non una domanda nuova (mutatio libelli). Infatti, il fatto costitutivo, ovvero l'inadempimento dei Venditori per la parziale altruità del bene, è rimasto identico. I Venditori perdono la causa e sono condannati al pagamento del doppio del contributo unificato.
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