Una società acquista un terreno da un'altra che lo aveva comprato a un'asta fallimentare. Successivamente, si scopre che parte del terreno era stata inclusa per errore nella vendita originale. L'acquirente finale subisce quindi una evizione parziale da vendita fallimentare e chiede i danni direttamente al Fallimento. La Corte di Cassazione respinge la richiesta, stabilendo un principio chiaro: il diritto al risarcimento per l'evizione spetta solo all'acquirente diretto dalla procedura fallimentare (l'aggiudicatario). L'acquirente finale può agire solo contro il proprio venditore diretto, non può 'saltare la catena' e rivolgersi al venditore originario. Vince quindi il Fallimento.
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