Una società ha contestato la propria dichiarazione di fallimento, sostenendo l'invalidità della notifica e l'errato calcolo dei requisiti dimensionali. Secondo la debitrice, i giudici avrebbero dovuto valutare i bilanci degli anni vicini alla sentenza e non quelli precedenti al deposito del ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la notifica dell'ufficiale giudiziario fa piena prova delle ricerche effettuate sul posto. Inoltre, la Corte ha stabilito che la verifica del superamento delle soglie di fallibilità deve considerare esclusivamente i tre esercizi di bilancio precedenti alla data di deposito della domanda di fallimento, e non alla successiva sentenza. Di conseguenza, la società rimane fallita e deve pagare le spese processuali.
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