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Art. 148 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 148 Codice di Procedura Civile

Riproposizione eccezioni in appello: i termini
Un contribuente si oppone a un'iscrizione ipotecaria. Vince in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello dell'agente della riscossione, ritenendo tardiva la riproposizione delle eccezioni da parte del contribuente. La Corte di Cassazione, adita dal contribuente, prima di decidere nel merito rileva la mancanza dei fascicoli di primo e secondo grado e ne ordina l'acquisizione, rinviando la causa a nuovo ruolo. Il caso verte sui termini per la riproposizione eccezioni in appello e sul valore del giudicato esterno.
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Operazioni inesistenti: come si prova la frode?
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imprenditore contro un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. L'accertamento contestava la deduzione di una fattura da 50.000 euro per una sponsorizzazione sportiva, ritenuta un'operazione inesistente. La Corte ha confermato la validità dell'accertamento, sottolineando che l'Agenzia aveva fornito un quadro probatorio solido, basato su prove presuntive gravi, precise e concordanti, tra cui le dichiarazioni dell'emittente della fattura. Il contribuente non è riuscito a fornire una prova contraria sufficiente a dimostrare l'effettività della prestazione.
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Termine breve impugnazione: conta la ricezione!
A seguito di una richiesta di risarcimento danni per una caduta causata da una buca stradale, un Comune veniva condannato in primo grado. L'ente pubblico proponeva appello, ma questo veniva dichiarato inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, chiarendo un punto fondamentale sul termine breve impugnazione: il calcolo dei 30 giorni per impugnare decorre dalla data di ricezione della notifica della sentenza, non dalla data di spedizione. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello per essere esaminata nel merito.
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