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Art. 148 Codice Penale — Sezione Settima Penale

Altri anni per Art. 148 Codice Penale

Affidamento in prova terapeutico negato: ricorso senza prove
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un condannato l'affidamento in prova terapeutico. Il soggetto ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che fosse applicabile automaticamente il differimento della pena per infermità mentale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi di ricorso sono risultati generici e privi di documentazione medica a supporto, violando il principio di autosufficienza del ricorso. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Affidamento in prova: quando il ricorso è respinto
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'istanza di affidamento in prova per un condannato che non aveva dimostrato una reale revisione critica del proprio operato. Il Tribunale di Sorveglianza aveva correttamente evidenziato l'assenza di condotte riparatorie, come il risarcimento del danno alle vittime, e la mancanza di elementi comprovanti la buona condotta post-condanna. La Corte ha ribadito che la gravità del reato e la persistente pericolosità sociale rendono legittima l'applicazione della detenzione domiciliare in sostituzione del differimento della pena, dichiarando il ricorso inammissibile.
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Recidiva e giudicato: quando non si può contestare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato che, in fase di esecuzione della pena, contestava l'applicazione della recidiva. Secondo la Corte, la questione dell'errata valutazione della recidiva e giudicato è coperta dalla definitività della sentenza e doveva essere sollevata durante il processo di merito. Inoltre, si chiarisce che il reato di diserzione non è stato abrogato, ma è soggetto a una successione di leggi, pertanto le condanne precedenti restano valide.
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