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Art. 1475 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Ripartizione imposta di registro: accordo privato contro Fisco
Un Fondo Pensioni e una Società Immobiliare realizzano un'operazione complessa (conferimento di immobili in una nuova società e successiva vendita delle quote) per beneficiare di agevolazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate riqualifica l'operazione come un'unica compravendita immobiliare, richiedendo oltre 110 milioni di euro di imposte. Le parti si conciliano pagando il 50% ciascuna, ma poi si fanno causa pretendendo l'una dall'altra il rimborso della propria quota. La Corte di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, confermando che la riqualificazione fiscale rileva solo nei confronti del Fisco. Nei rapporti interni tra le parti, in mancanza di pattuizioni specifiche per l'imposta riqualificata, si applica la regola della solidarietà paritaria. Pertanto, la Ripartizione imposta di registro deve avvenire in parti uguali (50% ciascuno).
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