La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata traduzione della sentenza d'appello a un imputato alloglotto costituisce una nullità a regime intermedio. Se eccepita tempestivamente nel ricorso, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per la traduzione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado per questa ragione, respingendo invece le censure relative al calcolo della pena.
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