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Art. 147 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

Altri anni per Art. 147 Codice di Procedura Penale

Mancata traduzione sentenza: nullità e rinvio
La Corte di Cassazione ha stabilito che la mancata traduzione della sentenza d'appello a un imputato alloglotto costituisce una nullità a regime intermedio. Se eccepita tempestivamente nel ricorso, comporta l'annullamento della sentenza con rinvio per la traduzione. Nel caso di specie, la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado per questa ragione, respingendo invece le censure relative al calcolo della pena.
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Imputato straniero: sentenza nulla senza traduzione
La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna nei confronti di un imputato straniero per un reato legato agli stupefacenti. Il ricorso si basava sulla mancata traduzione della sentenza di appello e di altri atti processuali in una lingua comprensibile all'imputato. La Corte ha riconosciuto che tale omissione costituisce una nullità processuale per violazione del diritto di difesa. Tuttavia, prima di procedere, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, annullando la sentenza senza rinvio per estinzione del reato stesso.
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