Un soggetto, condannato a una pena detentiva di quattro anni con esecuzione sospesa in attesa della decisione su misure alternative, ha richiesto il nulla osta al mantenimento del passaporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la pena sospesa in questo contesto è pienamente esecutiva. Di conseguenza, sussiste l'impedimento legale al rilascio o al mantenimento del passaporto, poiché il condannato è una persona che "deve espiare una pena restrittiva della libertà personale" ai sensi della legge n. 1185/1967.
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