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Art. 147 Codice Penale — Anno 2024

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Altri anni per Art. 147 Codice Penale

Affidamento terapeutico: no allo scioglimento del cumulo
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37523/2024, ha respinto il ricorso di un detenuto, negando l'accesso all'affidamento in prova terapeutico. La Corte ha stabilito che, in presenza di un reato ostativo nel cumulo di pene e con un residuo superiore a quattro anni, non è possibile applicare lo "scioglimento virtuale del cumulo". Questa operazione, che consentirebbe di considerare già scontata la pena per il reato ostativo, è esclusa dal testo specifico dell'art. 94 D.P.R. 309/1990. Anche la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute è stata respinta per mancanza di prove sulla incompatibilità con il regime carcerario.
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Differimento pena per salute: quando è un diritto
Un detenuto, affetto da una patologia terminale e condannato per reati di stampo mafioso, ha richiesto il differimento della pena per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza, valorizzando la pericolosità sociale del soggetto. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che, di fronte a una prognosi infausta a breve termine, il diritto alla salute e alla dignità umana deve prevalere. La pena, in tali circostanze, perderebbe la sua funzione rieducativa trasformandosi in una sofferenza contraria al senso di umanità.
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