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Art. 147 Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 147 Codice Penale

Detenzione Domiciliare per Infermità: Richiesta Negata, Ricorso Inammissibile
Un Condannato ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli negava la detenzione domiciliare per infermità. Il Tribunale aveva escluso la gravità della malattia, la pericolosità sociale e l'assenza di un domicilio idoneo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la richiesta di detenzione domiciliare per infermità non aveva fondamento. Il Condannato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Detenzione domiciliare provvisoria: quando il ricorso è inammissibile
Una Lavoratrice ha presentato ricorso contro l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che le aveva concesso la detenzione domiciliare provvisoria. La Lavoratrice sosteneva che solo il Tribunale di sorveglianza avesse il potere di disporre tale misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che concede la detenzione domiciliare provvisoria non è impugnabile, poiché ha natura temporanea e non definitiva. La decisione finale spetta al Tribunale di sorveglianza.
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Differimento della pena per motivi di salute e cure in carcere
Un detenuto con un lungo casellario giudiziario ha chiesto il differimento della pena per motivi di salute sotto forma di detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza. I giudici hanno accertato la compatibilità delle sue condizioni cliniche con il regime carcerario grazie al trasferimento in una struttura dotata di apposito reparto sanitario interno (SAI). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato. La Suprema Corte ha confermato che l'assistenza medica carceraria specializzata garantisce la salute del recluso e ha condannato l'uomo al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia l’appello personale
Un condannato ha chiesto il differimento della pena o la detenzione domiciliare, ma il Tribunale di Sorveglianza ha negato la richiesta. Il condannato ha presentato personalmente un ricorso in Cassazione contro questa decisione. La Corte ha dichiarato il "ricorso inammissibile". La legge, infatti, richiede che i ricorsi in Cassazione siano firmati da un avvocato abilitato. La Corte ha ribadito la legittimità costituzionale di questa norma, stabilendo che la difesa personale non è sufficiente per questo tipo di impugnazione. Il condannato ha quindi perso e deve pagare le spese processuali.
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Differimento Pena per Salute: Cassazione Annulla Rigetto per Ipovisione
Un Detenuto ha chiesto il differimento della pena per gravi problemi di salute, inclusa una grave ipovisione. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta, pur riconoscendo le sue condizioni e la necessità di assistenza continua, affermando la compatibilità con il regime carcerario ma suggerendo un trasferimento. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse spiegato adeguatamente come il diritto alla salute del Detenuto potesse essere garantito senza un effettivo trasferimento in una struttura idonea. La sentenza sottolinea l'importanza di un'adeguata motivazione sul differimento pena per motivi di salute.
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Differimento della Pena: Salute non basta per Detenzione Domiciliare
Un condannato ha chiesto il differimento della pena, chiedendo di scontarla in detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato la richiesta, ritenendo che le sue condizioni non fossero così gravi da giustificare l'applicazione della misura eccezionale. Il condannato ha presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché le motivazioni addotte non permettevano una nuova valutazione dei fatti, ma solo una richiesta di riesame non consentita in sede di legittimità. Il condannato dovrà pagare le spese processuali e una sanzione alla cassa delle ammende.
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Rinvio esecuzione pena per motivi sanitari: carcere confermato
Il Detenuto ha richiesto il differimento della carcerazione nella forma dei domiciliari a causa delle proprie condizioni fisiche. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda perché il quadro clinico, pur mediocre, risultava stabile e perfettamente gestibile all'interno dell'istituto penitenziario, senza necessità di ricoveri esterni. L'interessato ha presentato ricorso in Cassazione deducendo vizi applicativi e motivazionali. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile: le censure formulate reiteravano in modo generico argomenti già motivatamente respinti. La Suprema Corte ha confermato la compatibilità carceraria, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e di tremila euro alla Cassa delle ammende. Il rinvio esecuzione pena per motivi sanitari resta escluso se il carcere garantisce le cure necessarie.
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Differimento Pena per Salute: Rischio COVID-19 non basta per la Cassazione
Un detenuto ha chiesto il differimento pena per salute, sostenendo che le sue condizioni e il rischio COVID-19 rendessero la detenzione incompatibile. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta, ritenendo le sue condizioni compatibili con il carcere. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato il pericolo di vita legato al COVID-19. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il ricorrente non aveva adeguatamente dimostrato la contraddizione e che la richiesta implicava una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il detenuto ha perso e dovrà pagare le spese processuali.
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Detenzione Domiciliare all’Estero: La Cassazione dice No
Una Condannata, residente in Spagna, ha chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità o l'applicazione della **detenzione domiciliare all'estero**. Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza, citando la pericolosità sociale, lo stato di latitanza e l'impossibilità di eseguire la misura in territorio estero. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. Ha stabilito che la detenzione domiciliare, a differenza dell'affidamento in prova, non rientra tra le misure alternative alla detenzione eseguibili in altri Paesi dell'Unione Europea secondo la normativa vigente. Ha inoltre dichiarato inammissibile l'eccezione di nullità processuale per omessa notifica.
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Liberazione condizionale negata: la colpa non è della sfortuna
Un detenuto ha chiesto la liberazione condizionale sostenendo la propria buona condotta, il lavoro svolto in carcere e il versamento mensile di ottanta euro a un'associazione di tutela delle vittime. Il Tribunale di sorveglianza ha prorogato il rinvio della pena a casa per gravi motivi di salute, ma ha negato la liberazione anticipata. Il condannato ha infatti attribuito i suoi crimini alla sfortuna e al destino, senza mostrare una reale consapevolezza del male commesso. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto: l'aiuto economico formale e la concessione dei domiciliari per malattia non provano il sicuro ravvedimento morale.
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Ricorso Penale Inammissibile: Grave Infermità Negata, Costi a Carico
Un Individuo ha presentato un ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva negato un beneficio, basandosi sulla sua grave infermità. Il Tribunale di Sorveglianza aveva escluso la grave infermità e considerato la pericolosità sociale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale, ritenendo i motivi manifestamente infondati. Di conseguenza, l'Individuo è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Detenzione Domiciliare per Infermità: Ricorso Inammissibile in Cassazione
Un Condannato ha chiesto la detenzione domiciliare per infermità fisica, ma il Tribunale di Sorveglianza ha negato la richiesta. Il Tribunale ha ritenuto che il Condannato non avesse una grave infermità e che il reato commesso impedisse tale beneficio. Il Condannato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l'applicazione della legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno spiegato che il Tribunale aveva già valutato correttamente i fatti. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare l'applicazione della legge. Il Condannato deve pagare le spese processuali e una sanzione.
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Ricorso penale inammissibile: la firma personale costa cara al Condannato
Un Condannato ha chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ma il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta. Il Condannato ha presentato un ricorso per Cassazione, firmandolo personalmente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La legge 103/2017 stabilisce che solo un avvocato iscritto all'albo speciale può sottoscrivere un ricorso penale per Cassazione. Il Condannato deve pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
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Rinuncia all’Impugnazione: Ricorso Inammissibile e Spese Legali
Un detenuto ha chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ma la sua richiesta è stata respinta. Ha presentato un ricorso per cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso, il detenuto ha deciso di rinunciare all'impugnazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a causa della sua rinuncia all'impugnazione.
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Detenzione Domiciliare per Grave Infermità: Ricorso Inammissibile
Un detenuto ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza che gli aveva negato la detenzione domiciliare per grave infermità. Il ricorrente contestava l'errata applicazione delle norme sulla detenzione domiciliare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi presentati fossero troppo generici e non affrontassero in modo critico le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza. La decisione del Tribunale è stata quindi confermata.
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Rinvio dell’esecuzione per grave infermità: carcere confermato
Il Detenuto ha richiesto il rinvio dell'esecuzione per grave infermità e la detenzione domiciliare surrogatoria per motivi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza ritenendo le condizioni cliniche compatibili con il regime carcerario e adeguatamente trattabili all'interno della struttura penitenziaria. Il condannato ha presentato ricorso per Cassazione contestando la valutazione dei giudici e lamentando violazioni di legge e vizi logici. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure sollevate miravano a una rivalutazione nel merito delle evidenze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno confermato la decisione precedente e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Detenzione domiciliare per motivi di salute: no al rinvio
Un detenuto ha presentato istanza al Tribunale di Sorveglianza per ottenere il rinvio dell'esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute. Il Tribunale ha respinto la richiesta basandosi sulla relazione medica, la quale attestava che le patologie risultavano pienamente compatibili con il regime carcerario ordinario e gestibili dalle strutture penitenziarie. Il condannato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione e una violazione di legge. I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi addotti riproponevano argomenti già esaminati e risolti in modo corretto dai giudici di merito, confermando la permanenza del soggetto in carcere e disponendo la sua condanna al pagamento delle sole spese processuali.
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Differimento della pena e salute: quando il carcere resta fermo
Un detenuto condannato alla pena dell'ergastolo ha richiesto il differimento della pena, anche mediante la detenzione domiciliare, segnalando una diagnosi di autismo. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo le condizioni cliniche compatibili con il regime carcerario e sottolineando l'elevata pericolosità sociale del soggetto. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che la difesa non ha contestato tempestivamente presunte nullità durante l'udienza. Inoltre, la motivazione sul rigetto della perizia e sulla compatibilità carceraria è risultata solida e priva di vizi logici. Il detenuto resta in carcere ed è condannato alle spese di giustizia e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Differimento della pena per motivi di salute: no se c’è pericolo
Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta del Detenuto volta a ottenere il differimento della pena per motivi di salute e la conseguente detenzione domiciliare. L'interessato soffriva di problemi sanitari, ma aveva rifiutato il trasferimento verso una struttura carceraria fornita di Servizio di Assistenza Integrata. I giudici hanno inoltre rilevato un elevato livello di pericolosità sociale. Il Detenuto ha impugnato il provvedimento contestando la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il ricorrente pretendeva un nuovo esame del merito e ha omesso di considerare la propria pericolosità e il rifiuto del ricovero nel reparto clinico interno. La Suprema Corte ha condannato il Detenuto al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Differimento dell’esecuzione della pena tra salute e sicurezza
Un detenuto ha richiesto la sospensione della reclusione o la detenzione domiciliare invocando gravi problemi di salute. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto l'istanza evidenziando l'assenza di una grave infermità incompatibile con il regime carcerario e accertando la persistente pericolosità sociale del soggetto. Il detenuto ha quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando l'omessa esecuzione di una perizia medica. I Supremi Giudici hanno dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha chiarito che il differimento dell'esecuzione della pena richiede una reale incompatibilità clinica e non può superare il pericolo per la collettività. Il ricorrente deve pagare le spese legali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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