Un gruppo di studenti ha citato in giudizio un ateneo per ottenere il rimborso delle tasse universitarie, sostenendo di aver pagato importi superiori al limite legale del 20% rispetto ai finanziamenti statali. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario civile, poiché la richiesta degli studenti verte su un diritto soggettivo al rimborso (ripetizione dell'indebito) e non sull'annullamento di un atto amministrativo. La distinzione fondamentale risiede nella natura della pretesa: un diritto patrimoniale, non una contestazione del potere discrezionale dell'amministrazione.
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