Una società committente chiedeva la risoluzione di un contratto di subappalto e il pagamento di penali per il ritardo accumulato dalla subappaltatrice. Gli arbitri respingevano la richiesta di risoluzione, ritenendo il ritardo non così grave da giustificarla, ma condannavano comunque la subappaltatrice a pagare le penali. La subappaltatrice ha impugnato la decisione, sostenendo una contraddizione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: il **risarcimento danni senza risoluzione** del contratto è pienamente legittimo. La richiesta di risarcimento, specialmente se basata su una clausola penale per il ritardo, è autonoma e non dipende dalla cessazione del rapporto contrattuale. La Committente vince la causa.
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