I proprietari di un immobile, sotto pesanti minacce di morte rivolte da un parente, hanno firmato una procura a vendere a favore della nipote. La procuratrice ha poi trasferito la proprietà a se stessa e alla madre. Successivamente, i proprietari hanno chiesto l'annullamento dell'atto per estorsione del consenso. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento della procura e l'inefficacia della successiva vendita. La Corte ha stabilito che l'annullamento del contratto per minaccia travolge l'intera operazione anche quando le intimidazioni sono dirette a uno solo dei comproprietari, qualora la sua partecipazione sia essenziale per la cessione del bene. L'atto estorto non produce effetti e l'immobile deve essere restituito ai legittimi proprietari.
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