Il Lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento intimato dall'Azienda di trasporti, lamentando vizi nel procedimento disciplinare. In particolare, ha contestato che la comunicazione dell'intenzione di licenziarlo fosse stata inviata presso lo studio del suo avvocato anziché personalmente al suo indirizzo privato. Inoltre, ha eccepito la mancata costituzione del consiglio di disciplina aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la notifica presso il domicilio eletto dal legale è valida se l'atto raggiunge lo scopo e il dipendente si difende tempestivamente, escludendo qualsiasi pregiudizio concreto. Inoltre, la mancata costituzione del consiglio di disciplina non rileva se il dipendente non ne ha formalmente richiesto l'intervento nei termini. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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