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Art. 1444 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1444 Codice Civile

Procedimento disciplinare: notifica all’avvocato e licenziamento
Il Lavoratore ha impugnato il proprio licenziamento intimato dall'Azienda di trasporti, lamentando vizi nel procedimento disciplinare. In particolare, ha contestato che la comunicazione dell'intenzione di licenziarlo fosse stata inviata presso lo studio del suo avvocato anziché personalmente al suo indirizzo privato. Inoltre, ha eccepito la mancata costituzione del consiglio di disciplina aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Lavoratore. I giudici hanno chiarito che la notifica presso il domicilio eletto dal legale è valida se l'atto raggiunge lo scopo e il dipendente si difende tempestivamente, escludendo qualsiasi pregiudizio concreto. Inoltre, la mancata costituzione del consiglio di disciplina non rileva se il dipendente non ne ha formalmente richiesto l'intervento nei termini. Il Lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Patto di non concorrenza: la forma scritta è derogabile
Una società ha contestato il pagamento di un'indennità per patto di non concorrenza al suo ex agente, sostenendo che un accordo tacito di risoluzione anticipata del contratto fosse invalido perché il contratto stesso richiedeva modifiche scritte. La Corte di Cassazione ha respinto tale tesi, affermando che la forma scritta convenzionale per le modifiche può essere derogata tacitamente dalle parti. Di conseguenza, il patto di non concorrenza rimane efficace. Il caso è stato rinviato per ricalcolare l'importo dell'indennità, poiché era stato erroneamente trascurato il fatto che l'agente avesse fornito prove del suo status di monomandatario.
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