Un Gestore di carburanti ha chiesto il risarcimento dei danni e l'annullamento del contratto per violenza morale, sostenendo di essere stato costretto da una Compagnia Petrolifera a firmare un accordo svantaggioso dietro la promessa, poi non mantenuta, di un secondo contratto più redditizio. La Compagnia Petrolifera ha reagito chiedendo il pagamento delle indennità per l'occupazione abusiva dell'impianto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Gestore. I giudici hanno chiarito che il timore interno o la convenienza economica non costituiscono una minaccia grave e ingiusta. Inoltre, per l'occupazione abusiva dei locali dopo la scadenza del contratto, il Gestore deve pagare l'indennità senza necessità di una formale messa in mora. Il Gestore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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