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Art. 1435 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1435 Codice Civile

Timore della penale e violenza morale nel contratto di lavoro
Un dirigente medico vince un concorso presso un'azienda sanitaria. Al momento dell'assunzione, firma un contratto con una clausola che lo obbliga a coprire turni in un ospedale diverso da quello previsto dal bando. Il professionista accetta per il timore di dover pagare una pesante penale legata a una precedente borsa di studio. Successivamente, fa causa per ottenere l'annullamento della clausola, lamentando una violenza morale nel contratto di lavoro. La Corte d'Appello accoglie la sua richiesta. La Cassazione, tuttavia, ribalta la decisione. I giudici supremi stabiliscono che la scelta di firmare per evitare una penale preesistente rappresenta una personale valutazione di convenienza e non una minaccia diretta del datore di lavoro. Di conseguenza, non sussiste la violenza morale nel contratto di lavoro. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Conciliazione sindacale e lavoro: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha confermato la validità di una conciliazione sindacale con cui due lavoratrici avevano rinunciato a rivendicazioni passate. La Corte ha respinto il loro ricorso, che mirava a far riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro successivo e a ottenere un trattamento economico superiore, ritenendo inammissibile una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità.
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Vizio del consenso: quando l’accordo è nullo?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20429/2024, ha stabilito che per annullare un accordo transattivo per vizio del consenso non è sufficiente il generico timore di perdere il posto di lavoro. La lavoratrice che lamenta di essere stata costretta a firmare deve fornire prove concrete della minaccia e della coazione subita. Nel caso di specie, una lavoratrice aveva firmato quattro accordi in cui si riconosceva l'occasionalità del rapporto, ma la sua richiesta di annullamento è stata respinta perché non ha dimostrato gli elementi specifici della violenza morale, come richiesto dalla legge.
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Vizio del consenso: annullata la conciliazione
Un gruppo di lavoratrici ha firmato accordi di conciliazione con una nuova società, rinunciando ai diritti derivanti da un trasferimento d'azienda, sotto la presunta minaccia di non assunzione. La Corte d'Appello ha annullato tali accordi per vizio del consenso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda in quanto mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che un accordo in sede protetta è comunque annullabile se il consenso è viziato.
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Conciliazione trasferimento azienda: quando è nulla?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9555/2024, ha rigettato il ricorso di una società, confermando la nullità di alcuni accordi di conciliazione stipulati in occasione di un trasferimento d'azienda. La Corte ha ritenuto inammissibili diversi motivi di ricorso per vizi procedurali e ha ribadito che l'interpretazione dei fatti e dei contratti spetta al giudice di merito. La decisione della Corte d'Appello, che aveva ravvisato la nullità degli accordi per assenza di assistenza sindacale, vizio del consenso e mancanza di causa, è stata quindi confermata, stabilendo la responsabilità solidale delle due società coinvolte nel trasferimento.
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Estinzione del processo: rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo in una causa di lavoro. Due ex dipendenti avevano impugnato la risoluzione consensuale del loro rapporto di lavoro, lamentando vizi del consenso e mobbing. Dopo le sentenze sfavorevoli in primo e secondo grado, hanno presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo, formalizzato con la rinuncia al ricorso da parte dei lavoratori e l'accettazione da parte dell'azienda. La Corte, preso atto dell'accordo, ha dichiarato l'estinzione del processo.
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