Un professionista ha proposto ricorso per Cassazione dopo che il Tribunale aveva respinto la sua domanda di insinuazione al passivo per crediti professionali. Il diniego era motivato dal fatto che il contratto d'incarico risultava sottoscritto sotto l'intestazione di una società diversa da quella fallita, nonostante il firmatario fosse il medesimo legale rappresentante. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la mancata prova della riferibilità soggettiva del contratto alla società debitrice impedisce il riconoscimento del credito. La decisione ribadisce che l'interpretazione della volontà contrattuale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
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