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Art. 1422 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Ripetizione di indebito bancario: conta la prova del fido
Gli eredi di un correntista hanno avviato un'azione di ripetizione di indebito bancario per recuperare somme addebitate illegittimamente dall'istituto di credito a titolo di interessi anatocistici e commissioni. La Corte d'Appello ha ridotto l'importo accordato agli eredi accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca per i versamenti con natura solutoria. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, evidenziando che spetta al cliente dimostrare l'esistenza di un contratto scritto di apertura di credito. Senza la prova del fido, i versamenti sono considerati pagamenti effettivi. Di conseguenza, il diritto al recupero delle somme prescrive dopo dieci anni dai singoli versamenti. I giudici hanno quindi rigettato il ricorso degli eredi.
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