L'Ente Previdenziale ha disconosciuto il rapporto di lavoro di un manager con la propria Società, accertando l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato. La Società ha chiesto la restituzione dei contributi versati, ma l'Ente ha opposto in compensazione un proprio credito per sgravi indebiti. La Corte d'Appello ha negato la compensazione per una presunta diversità tra i soggetti debitori. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Previdenziale, stabilendo che i giudici di merito hanno omesso di esaminare la reale titolarità del debito della Società. Inoltre, la Corte ha confermato che l'azione dell'Ente per accertare l'inesistenza del rapporto di lavoro è imprescrittibile, gravando sul lavoratore l'onere di provare la subordinazione. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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