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Art. 1420 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1420 Codice Civile

Responsabilità del venditore per vizi strutturali
La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del venditore per i gravi vizi strutturali di un immobile che ne avevano compromesso la stabilità. Nonostante il tentativo dei venditori di invocare una transazione stipulata tra gli acquirenti e un'impresa edile terza, i giudici hanno ritenuto tale accordo inefficace poiché subordinato a una condizione sospensiva mai avveratasi. La Corte ha ribadito che la responsabilità per i danni da omessa custodia ricade sul proprietario che aveva il godimento esclusivo del bene nel momento in cui le cause del dissesto sono insorte, rendendo irrilevante la successiva vendita del bene.
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Contratto plurilaterale: Cassazione fa chiarezza
Un'operazione di cessione di quote societarie finisce in tribunale. La Corte d'Appello qualifica l'accordo come collegamento negoziale, escludendo l'inadempimento colpevole della società cedente. La Corte di Cassazione, riconoscendo l'importanza della distinzione con il contratto plurilaterale, non decide nel merito ma rinvia la causa a pubblica udienza per il suo 'rilievo nomofilattico', ovvero per l'importanza di fornire un'interpretazione uniforme della legge.
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Collegamento negoziale: l’operazione economica unica
Un'operazione di acquisizione societaria fallisce. La Cassazione chiarisce la distinzione tra contratto plurilaterale e collegamento negoziale, applicando il principio 'simul stabunt, simul cadent'. Poiché più accordi erano legati da un unico scopo economico, il recesso di alcune parti ha reso l'intera operazione inattuabile, escludendo un inadempimento colpevole del venditore.
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Collegamento negoziale: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società che richiedeva il pagamento di 700.000 euro derivante da una transazione. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano annullato l'accordo per dolo, riconoscendo l'esistenza di un collegamento negoziale tra la transazione e un contratto di compravendita di materiale industriale. Il valore di tale materiale era stato fraudolentemente sovrastimato, invalidando così l'intera operazione economica voluta dalle parti.
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