Una coppia di investitori si è opposta a una banca per operazioni finanziarie basate su un contratto quadro con la firma di uno dei due coniugi risultata falsa. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la nullità del contratto quadro finanziario per difetto di forma, come la mancanza della firma di un cointestatario, è insanabile. Questo vizio rende nullo l'intero accordo fin dall'inizio, travolgendo anche tutti i successivi ordini di investimento. La Corte ha chiarito che l'aver percepito dei guadagni o aver proseguito il rapporto non può 'guarire' un contratto nato invalido. La vittoria è andata agli investitori, con la causa rinviata per una nuova valutazione basata su questo principio.
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