Un passeggero ha aggredito con dei calci un controllore ferroviario che gli aveva chiesto il pagamento maggiorato del biglietto e l'esibizione del documento d'identità. Condannato nei precedenti gradi di giudizio, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i motivi di difesa, ha sostenuto che la mancata presentazione della vittima all'udienza equivalesse a una remissione tacita della querela. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'assenza del querelante non costituisce una remissione tacita della querela automatica. Questa ipotesi si verifica solo se la vittima ha ricevuto una citazione specifica come testimone, contenente l'avviso espresso che la mancata comparizione comporta la rinuncia alla querela. Di conseguenza, la condanna dell'imputato è stata confermata.
Continua »