Una madre nomina come erede universale solo uno dei figli, escludendo le figlie. Prima di morire, vende un immobile al nipote. Una delle figlie escluse agisce in giudizio per far accertare che la vendita simulava in realtà una donazione lesiva della sua quota di legittima. La Corte d'Appello rigetta la domanda perché la donna non aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario e non aveva contestato tempestivamente il pagamento del prezzo. La Cassazione ribalta la decisione. Il legittimario pretermesso, essendo totalmente escluso dall'eredità, non ha alcuna quota da accettare e non deve quindi ricorrere al beneficio di inventario per agire in riduzione. Inoltre, la contestazione del pagamento del prezzo è implicitamente contenuta nella stessa domanda di simulazione. La ricorrente vince il ricorso e la causa viene rinviata per un nuovo giudizio.
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