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Art. 1410 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 1410 Codice Civile

Cessione del contratto: effetti sul licenziamento
Un lavoratore, il cui contratto era stato trasferito a una nuova società tramite cessione del contratto, era stato precedentemente licenziato dal datore di lavoro originario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nuova società (cessionaria) subentra in tutti i diritti e gli obblighi, compresi gli effetti del licenziamento precedente. Di conseguenza, una volta che il licenziamento è stato giudicato legittimo, il nuovo datore di lavoro ha il pieno diritto di darvi esecuzione, anche se la controversia non era stata esplicitamente menzionata nell'accordo di cessione.
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Interpretazione accordi aziendali: il limite in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore che chiedeva l'assunzione sulla base di vecchi accordi aziendali. La Corte ha ribadito che l'interpretazione di tali accordi è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello) e non può essere contestata in sede di legittimità, a differenza di quanto avviene per i contratti collettivi nazionali.
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Responsabilità solidale demansionamento: il giudicato
Una lavoratrice, illegittimamente trasferita e demansionata, ottiene la conferma della responsabilità solidale dell'azienda cedente e cessionaria per il danno subito. La Corte di Cassazione, basandosi su un precedente giudicato formatosi tra le stesse parti, stabilisce che l'inadempimento all'ordine di reintegro del cedente e la prosecuzione del demansionamento da parte del cessionario fondano la loro colpa concorrente, rendendo la questione non più riesaminabile.
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