Un soggetto cede a un terzo il proprio diritto a ricevere un immobile. Quando la controparte non adempie, chi può chiedere il risarcimento? La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1790/2025, chiarisce la distinzione tra cessione di credito e cessione del contratto. Con la cessione di credito, il diritto a pretendere la prestazione e a chiedere i danni per il suo mancato ottenimento passa al nuovo creditore (cessionario). Il creditore originario (cedente) perde la legittimazione a chiedere tali danni, pur rimanendo parte del contratto originario.
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