La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha risolto un conflitto di giurisdizione stabilendo che le controversie relative alle procedure di mobilità volontaria nel pubblico impiego rientrano nella competenza del giudice ordinario del lavoro. Il caso riguardava la contestazione di un incarico dirigenziale conferito tramite mobilità, ritenuta illegittima dal ricorrente. La Corte ha chiarito che la mobilità non è una procedura concorsuale, ma una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro (cessione del contratto), la cui gestione spetta al giudice ordinario, che può disapplicare eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi.
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