Un acquirente stipula un contratto preliminare di compravendita per un box auto con una società venditrice, versando una caparra. Successivamente, la venditrice cede il proprio patrimonio immobiliare a un fondo gestito da una SGR, indicando quest'ultima per il pagamento del saldo. L'acquirente agisce in giudizio per il doppio della caparra a causa di un grave inadempimento. Il Tribunale condanna la SGR, ma la Corte d'Appello esclude la legittimazione passiva del fondo e della SGR. La Corte di Cassazione, rilevando la complessità della questione giuridica sulla trasmissione degli obblighi contrattuali, dispone il rinvio della causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.
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