La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento dell'indennità di mobilità sommando i periodi di servizio prestati presso due diverse società dello stesso gruppo. La Corte ha ribadito che il requisito dell'anzianità aziendale, previsto dalla legge, deve essere maturato interamente presso l'unico datore di lavoro che avvia la procedura di licenziamento collettivo, salvo i casi tassativi di trasferimento d'azienda o fusione. Questa regola non è considerata discriminatoria, ma una scelta ragionevole del legislatore.
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