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Art. 1404 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1404 Codice Civile

Contratto per persona da nominare: scontro eredi e caparra
Nel caso in esame, due coniugi avevano stipulato un preliminare per l'acquisto di immobili versando una caparra. Dopo la morte della moglie, il marito superstite ha esercitato la facoltà di nomina in favore di due nipoti, stipulando il definitivo. Una delle figlie coeredi ha citato in giudizio i nipoti per ottenere la restituzione della quota di caparra riferibile alla madre defunta, sostenendo un arricchimento senza causa. La Cassazione ha annullato le decisioni precedenti relative al contratto per persona da nominare, rilevando un difetto di integrità del contraddittorio. Trattandosi di una questione che incide sulla comunione ereditaria e sulla validità dell'accordo di nomina, tutti i coeredi e il padre avrebbero dovuto partecipare al giudizio. Il processo dovrà quindi ripartire dall'inizio davanti al Tribunale.
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Contratto per persona da nominare: padre escluso, figlia assente
Un inquilino di un alloggio pubblico stipula un preliminare di acquisto, utilizzando la clausola del contratto per persona da nominare per indicare la figlia come futura proprietaria. Di fronte all'inerzia dell'ente venditore, l'uomo agisce in giudizio per ottenere il trasferimento forzato dell'immobile. I giudici di merito gli negano il diritto di agire, sostenendo che solo la figlia nominata potesse farlo. La Corte di Cassazione ribalta la decisione: la sola dichiarazione di nomina non basta a privare lo stipulante originario della sua legittimazione. È necessaria anche l'accettazione formale della persona nominata (o una procura precedente). In assenza di ciò, il padre mantiene pienamente il diritto di far valere l'accordo in tribunale.
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Azione revocatoria: vince il creditore, conta chi accetta la nomina
Un creditore ha agito in giudizio per rendere inefficace la vendita di un immobile effettuata dal suo debitore. La particolarità del caso risiede nel fatto che la vendita finale è avvenuta a favore di una società, nominata acquirente in un secondo momento rispetto alla stipula del contratto preliminare. La società acquirente sosteneva che la consapevolezza del danno ai creditori andasse verificata in capo ai primi firmatari del preliminare. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, chiarendo un principio fondamentale per l'azione revocatoria contratto per persona da nominare: l'elemento soggettivo da valutare è la consapevolezza del terzo nominato al momento in cui accetta la nomina. Di conseguenza, la società creditrice ha vinto la causa.
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Azione Revocatoria: dolo specifico o generico?
Un creditore ha agito con un'azione revocatoria contro la vendita di un immobile, avvenuta prima che il suo credito sorgesse. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, ritenendo sufficiente il 'dolo generico', ovvero la semplice previsione del danno. La Corte di Cassazione, rilevando un forte contrasto giurisprudenziale sulla necessità di un 'dolo specifico' (preordinazione fraudolenta) o 'generico', ha emesso un'ordinanza interlocutoria, rimettendo la questione alla Prima Presidente per una possibile assegnazione alle Sezioni Unite al fine di dirimere il conflitto.
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Ragione più liquida: limiti e corretta applicazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un acquirente di quote sociali, cassando la sentenza d'appello. La Corte territoriale aveva riformato la decisione di primo grado utilizzando il principio della "ragione più liquida" per decidere la causa su questioni non sollevate dall'appellante. La Cassazione ha ribadito che, sebbene tale principio consenta di derogare all'ordine logico delle questioni, non può mai violare il carattere devolutivo dell'appello, il quale delimita l'ambito del giudizio ai soli motivi di impugnazione proposti dalle parti.
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Azione revocatoria preliminare: quando si valuta?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17480/2025, si è pronunciata su un caso di azione revocatoria preliminare. Ha ribadito il principio secondo cui, in caso di vendita immobiliare preceduta da un contratto preliminare, il danno per il creditore (eventus damni) va valutato al momento del contratto definitivo. Invece, lo stato soggettivo del terzo acquirente (scientia damni) va accertato con riferimento alla data di stipula del preliminare. La Corte ha inoltre precisato che, nel caso di contratto per persona da nominare, il "terzo" rilevante ai fini della valutazione è la persona nominata, e la sua consapevolezza va verificata al momento dell'accettazione della nomina, applicando le regole sulla rappresentanza.
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